Quando si parla di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, ci si trova di fronte a una ristrutturazione oppure a una nuova costruzione? Vediamo quanto chiarito dalla Cassazione.

Nel caso in esame, come riportato da Edil portale che ha trattato il tema, è stato realizzato un intervento di ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma dell’edificio preesistente. Questo intervento però è stato ritenuto dal Comune e dalla Corte territoriale non di ristrutturazione, ma di nuova costruzione. La spiegazione sta nel fatto che è stato relizzato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi si tratta di una nuova costruzione e non di una ristrutturazione.

Con la sentenza 47426/2021, la Cassazione ha dato ragione al Comune e alla Corte territoriale, confermando le sanzioni stabilite per il proprietario dell’immobile oggetto di intervento.

La Cassazione ha quindi ricordato che gli interventi di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma rientrano nella ristrutturazione edilizia. Ma quando tali interventi avvengono in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico c’è l’obbligo di mantenere la stessa sagoma. Nel caso in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma venga realizzato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico bisogna richiedere il titolo abilitativo previsto per i lavori di nuova costruzione.

Fonte articolo: Idealista.it