Il Fisco ha fornito alcune importanti e utili indicazioni per l’utilizzo del credito d’imposta che deriva dal superbonus. Vediamo quanto precisato e come può essere utilizzato in compensazione.

A Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Un contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus per il pagamento di quali imposte può utilizzarlo in compensazione?”.

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, poi modificato da provvedimenti successivi, sono state definite le regole per esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito e le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzare il relativo importo.
Come utilizzare il credito da superbonus?

Quali sono dunque le indicazioni per l’utilizzo del credito d’imposta che deriva dal superbonus? Secondo quanto precisato, “i cessionari e i fornitori destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al superbonus, o da quelli elencati nel secondo comma dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, possono utilizzare gli stessi crediti esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997”. 

La circolare n. 24/2020 ha sottolineato che il credito d’imposta derivante da superbonus può essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’Irap, dei contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delle tasse sulle concessioni governative, delle tasse scolastiche, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, delle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale devono riversare all’Inps. 

Il Fisco ha poi ricordato che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Di recente, poi, con la risposta n.435 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di ‘cessione del credito’ – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

Fonte Articolo: Idealista.it